Informazioni generali

Gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al Permesso di Costruire sono:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 222 del 2016, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 14 del 2009 (c.d. Piano Casa) sono sottoposti a SCIA alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 380 del 2001. E’ fatta ovviamente salva la facoltà dell’interessato di richiedere il permesso di costruire anche per tali interventi.

Per una lettura più esaustiva delle attività con il regime amministrativo collegato, si deve far riferimento alla Tabella A  -parte quarta Sezione Edilizia- del D.Lgs. 25 novembre 2016 n.222.

Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

Per gli interventi di Edilizia Residenziale si deve utilizzare il Portale del SUE, mentre quelli per le attività produttive il Portale del SUAP.

Tempi

L'Amministrazione comunale nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, effettua le verifiche e i controlli e se dovesse essere riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Costi

Orari di apertura

servizio di prenotazione online - Mercoledì: 15.30 – 18.00
Giovedì: 9.00 – 13.00

Contatti

Orari di apertura

servizio di prenotazione online - Mercoledì: 15.30 – 18.00
Giovedì: 9.00 – 13.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

26/01/2022
Approfondimenti

Normativa:

Artt. 22-23 del D.P.R. 380/2001

D.Lgs. 25 novembre 2016 n.222

Documentazione da presentare:

Modalità di pagamento

L'importo dei Diritti di segreteria sono da versare con la seguente causale: “Diritti di Segreteria“ mediante il portale MyPay.

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

SUE Sportello Unico per l'Edilizia (Responsabile: Ferrara Enzo)

Responsabile del procedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento):

Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Conclusione procedimento:

Silenzio assenso

Rilevanza SUAP: