I.U.C.:

L'imposta unica comunale (I.U.C.) è in vigore dal 1° gennaio 2014. La I.U.C. si suddivide in tre imposte:

  1. l'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. L'imposta è gestita direttamente dall'Ufficio Tributi,
  2. il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), riferito ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Il tributo è gestito direttamente dall'Ufficio Tributi,
  3. la tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile. La tassa è gestita tramite il Concessionario E.T.R.A. S.p.A..

La disciplina della I.U.C. è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche ed integrazioni ed è stata integrata dalle norme del relativo Regolamento, che il Comune ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 19/05/2014.

Le principali novità per l'anno 2019:

La principale NOVITÀ, per l'anno 2019, è costituita dall'unificazione delle aliquote TA.S.I. alle aliquote I.M.U..

Unica eccezione è costituita dai cosiddetti "beni merce", posseduti e costruiti dalle imprese di costruzione, a condizione che non siano locati e che venga presentata, entro il termine del 30/06 dell'anno successivo, la dichiarazione I.M.U.. Per dette unità immobiliari, esenti dall'I.M.U., permane l'aliquota TA.S.I. al 2,0‰.

Per tutti i dettagli fare riferimento alla informativa I.U.C. per l'anno 2019.

I.M.U.:

Chi paga l'I.M.U.?

Deve essere pagata, principalmente, dai proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

In dettaglio sono soggetti all'I.M.U.:

  • il proprietario di immobili, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo;
  • i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene "come se ne fosse il proprietario";
  • i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell'immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;
  • i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l'immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;
  • i titolari di superficie, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;
  • i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
  • l'ex coniuge assegnatario dell'immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione.
  • il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing)
  • il concessionario di aree demaniali (p.es.: il concessionario di uno stabilimento balneare o di un fabbricato costruito su area demaniale).

L'I.M.U., con la legge di Stabilità 2014, non è più dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l'immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro. L'I.M.U. resta invece in vigore sull'abitazione non principale.

TA.S.I.:

La TA.S.I., entrata in vigore il 1° gennaio 2014, è destinata alla copertura delle spese comunali "indivisibili": manutenzione strade, illuminazione pubblica, verde pubblico, polizia locale, ecc.

Chi paga la TA.S.I.?

A partire dall'anno 2019, ed a seguito dell'accorpamento nell'I.M.U., la TA.S.I. è dovuta unicamente per i cosiddetti "beni merce" se posseduti e costruiti dalle imprese di costruzione ed alle condizioni che non siano locati e che venga presentata, entro il termine del 30/06 dell'anno successivo, la dichiarazione I.M.U..

VERSAMENTI:

I versamenti dell'I.M.U. e della TA.S.I. vengono effettuati con modello F24 (in posta, in banca, nelle tabaccherie convenzionate o per via telematica) o con bollettino postale.

Le scadenze per il pagamento sono fissate al 16 giugno per l'acconto ed al 16 dicembre per il saldo. L'eventuale versamento, in unica soluzione, dev'essere effettuato entro il 16 giugno. Nel caso di scadenza il sabato o la domenica il versamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

Gli importi dell'I.M.U. e della TA.S.I. possono essere definiti utilizzando il Calcolo online.

Importi annui relativi all'I.M.U., oppure alla TA.S.I., fino ad € 10,49 possono non essere effettuati (versamenti annui di € 10,50, arrotondati ad € 11,00, debbono essere effettuati).

RISOLUZIONE DI CASISTICHE RICORRENTI (ex art. 11, comma 6 della Legge 27 luglio 2000 n° 212 [[1]]):

INFORMATIVE:

ALIQUOTE:

AREE FABBRICABILI:

Più sotto possono essere scaricati i criteri applicativi, le riduzioni nonché i valori minimi delle aree fabbricabili:

 

Cubatura lorda: per gli interventi edilizi in zona agricola "E" (per i quali l'I.M.U. dev'essere versata come area fabbricabile) il valore è parametrato alla cubatura lorda. A seguito dei cambiamenti dei parametri urbanistici la cubatura lorda è determinata con parametri diversi in funzione della data di rilascio della concessione edilizia / permesso di costruzione o altro provvedimento autorizzativo:

  • fino al 31/7/2011: la cubatura lorda è pari ad 1,25 volte la cubatura netta (previsto dal vecchio P.R.G.),
  • dall'1/8/2011 al 31/7/2015: la cubatura lorda è pari ad 1,50 volte la cubatura netta (previsto dalla variante n° 1 al Piano degli interventi, adottato con delibera di C.C. n° 59 dell'1/8/2011),
  • dall'1/8/2015: la cubatura lorda è il volume complessivo, misurato all’esterno (vuoto per pieno), di tutte le parti costruite fuori terra (previsto dalla variante n° 13 al Piano degli interventi, adottato con delibera di C.C. n° 36 del 22/7/2015).

REGOLAMENTI:

il regolamento per la disciplina della I.U.C. è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20/05/2020,

la "Carta dei diritti del Contribuente e regolamento generale delle entrate tributarie" è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 18/03/2005 e, successivamente, modificata con delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 10/09/2012 e n° 18 del 20.05.2020

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi

 

[[1]] art. 11, comma 6 L. 212/2000: "[...]L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui [...] nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.[...]"