Nuova I.M.U.:

A decorrere dall'anno 2020, per effetto dell'art. 1 - comma 738 - della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, l'imposta unica comunale (I.U.C.), di cui all'articolo 1 - comma 639 - della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è abolita (nelle componenti della vecchia IMU e della TASI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Per l'effetto della suddetta norma viene istituita la nuova imposta municipale propria (I.M.U.), in vigore dal 01/01/2020.

La disciplina della nuova I.M.U. è contenuta, prevalentemente, nell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di bilancio per l'anno 2020) ed è stata integrata dalle norme del relativo Regolamento, che il Comune ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20/05/2020.

La principale novità per l'anno 2021 è stata introdotta dalla Legge n° 178/2020, e riguarda l'introduzione di una riduzione del 50% dell'IMU a favore delle persone residenti all'estero e titolari di almeno due pensioni (una erogata dall'Italia ed una erogata dal Paese di residenza) in regime di totalizzazione. Detta riduzione si applica ad una sola abitazione posseduta in Italia ed a condizione che non risulti locata o data in comodato.

In altri termini, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che la persona sia residente all'estero e che sia titolare di almeno due pensioni erogate (in regime di totalizzazione) una dall'Italia ed una dal paese estero di residenza.

Solamente per l'anno 2022, la citata riduzione è stata aumentata al 62,50%.

Altra importante novità è relativa alla definizione di abitazione principale, introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 209/2022: il nuovo testo dell'art. 1, comma 741, lettera b) della Legge n° 160/2019 è il seguente: ""b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. [...]"".

Per tutti i dettagli fare riferimento alla informativa I.M.U. per l'anno 2023.

►La nuova I.M.U.:

Chi paga l'I.M.U.?

Deve essere pagata, principalmente, dai proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

In dettaglio sono soggetti all'I.M.U.:

  • il proprietario di immobili, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo;
  • i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene "come se ne fosse il proprietario";
  • i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell'immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;
  • i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l'immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;
  • i titolari di superficie, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;
  • i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
  • l'ex coniuge assegnatario dell'immobile (se di proprietà dell'altro coniuge) e affidatario dei figli, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione;
  • il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing);
  • il concessionario di aree demaniali (p.es.: il concessionario di uno stabilimento balneare o di un fabbricato costruito su area demaniale).

L'I.M.U. non è dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l'immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta (pari al 6,0‰) e la detrazione di 200 euro.

VERSAMENTI:

I versamenti dell'I.M.U. vengono effettuati con modello F24 (in posta, in banca, nelle tabaccherie convenzionate o per via telematica) o con bollettino postale.

La scadenza di pagamento, per l'anno 2022, della rata di acconto è fissata al 16 giugno e quella del saldo  è fissata al 16 dicembre. L'eventuale versamento in unica soluzione dev'essere effettuato entro il 16 giugno.

Nel caso la scadenza coincida con il sabato o la domenica il versamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

Calcolo IMU

Gli importi dell'I.M.U. possono essere determinati utilizzando il Calcolo online.

Importi annui, relativi all'I.M.U., fino ad € 10,49 possono non essere effettuati (versamenti annui di € 10,50, arrotondati ad € 11,00, debbono essere effettuati).