Informazioni generali

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato. La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione e i gestori di pubblico servizio hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
Dal 15 settembre 2020, con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come "Decreto Semplificazioni"), anche i privati, che siano singoli professionisti o imprese (ad es. banche, assicurazioni) devono, per legge,  accettare l'autocertificazione se i loro clienti chiedono di utilizzarla.
Nella sezione "Modulistica" sono disponibili i modelli per rendere l'autocertificazione.
Sul portale di ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, è possibile visualizzare la propria scheda anagrafica e scaricare in autonomia l'autocertificazione di: nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia anagrafica, residenza, esistenza in vita. Per accedere a quest'ultimo servizio è necessario autenticarsi con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. 

Quali sono i dati e le situazioni che si possono autocertificare?

Si possono "autocertificare" mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione:

  • la data e il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti politici;
  • lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a);
  • lo stato di famiglia;
  • l'esistenza in vita;
  • la nascita del figlio;
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
  • la posizione agli effetti degli obblighi militari;
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
  • titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
  • esami sostenuti;
  • titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente o di casalinga;
  • qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
  • di non aver riportato condanne penali;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile.

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.

Si possono "autocertificare" mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà gli stati, le qualità personali e i fatti diversi da quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ossia non ricompresi nell'elenco precedentemente descritto, che siano a diretta conoscenza dell'interessato. La dichiarazione, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva, per esempio, può essere utilizzata per dichiarare di essere erede di una certa persona oppure di essere proprietario di un immobile. Non può, invece, essere utilizzata per dichiarare volontà, conferimento di incarichi, impegni, rinunce, accettazioni, intenzioni o propositi per il futuro né deleghe configuranti una procura: per questi atti è necessario rivolgersi a un notaio.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è soggetta all'autentica della firma se indirizzata a: 

  • pubbliche amministrazioni (ad es. uffici comunali, scuole pubbliche, distretti sanitari);
  • gestori di servizi pubblici.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro, etc.) prevede l'autentica della firma.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà solo per gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani.

Casi particolari di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a eredi di un defunto
Al fine di agevolare gli interessati nella compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare agli istituti di credito (banche, Poste, assicurazioni, ecc.) in caso di decesso di un proprio parente, si propone nella sezione "Modulistica" un esempio di modello da utilizzare per dichiarare il nome degli eredi, legittimi o riservatari, aventi diritto per legge alla successione. Come ogni altra dichiarazione che richieda l'autentica di firma, la dichiarazione va firmata dinanzi ad un ufficiale di anagrafe di un qualsiasi Comune (anche se non quello di effettiva residenza), muniti di documento di identità. E' richiesta una marca da bollo da €16,00 (da acquistare presso una rivendita di valori bollati) e € 0,50 per diritti di segreteria (da corrispondere in contanti). Si consiglia di verificare il contenuto della dichiarazione con l’istituto o ente a cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va resa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a pagamento tardivo di un assegno
Il Decreto Legge 70 del 13 maggio 2011 convertito nella Legge 12.07.2011 n. 106 (in vigore dal 13.07.2011) ha introdotto all'art. 8 co. 3-bis la possibilità anche per i funzionari del Comune di autenticare le firme sulle quietanze liberatorie.
Il comma 3, al quale fa riferimento il nuovo comma 3-bis, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (in pratica un assegno "scoperto", eventualmente anche protestato) debba essere fornita mediante quietanza liberatoria.
La quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall’obbligazione contratta nei confronti del creditore. Nella sezione "Modulistica" viene proposto un modello di dichiarazione da utilizzare nel caso sopra descritto.
 

Tempi

L'autentica di firma, ove prevista, viena apposta immediatamente su richiesta verbale dell'interessato, salvo motivato diniego.

Costi

  • Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00 e € 0,50 per diritti di segreteria.
A chi rivolgersi: Anagrafe

Orari di apertura

da Lunedì a Venerdì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 15.30 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

27/09/2023