Informazioni generali

Dall'entrata in vigore della legge 162/2014 i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori, oppure figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/1992), o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Modalità

Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo presente nella sezione Modulistica.

Il modulo puo' essere:

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori.

L'ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di Stato Civile conferma la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati a cura dell'ufficio stesso. Entro tale data i coniugi dovranno provvedere al pagamento del diritto fisso pari a € 16,00 attraverso il sistema PagoPA con avviso predisposto dall'Ufficio Stato Civile.

Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato - che non può essere cambiato per nessuna ragione - con l'ufficio di Stato Civile, i coniugi devono presentarsi per rendere un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Tempi

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Costi

  • All'atto della conclusione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 attraverso il sistema PagoPA con avviso predisposto dall'Ufficio Stato Civile

Link a servizio online

A chi rivolgersi: Stato Civile

Orari di apertura

da Lunedì a Venerdì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 15.30 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

28/09/2023
Approfondimenti

Normativa:

Legge n. 162 del 10 novembre 2014, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma del'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Documentazione da presentare:

Modalità di pagamento

Versamento mediante bollettino postale che viene consegnato dall'Ufficio Stato Civile

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Stato Civile (Responsabile: Calzavara Isabella)

Responsabile del procedimento:

Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato