Informazioni generali

Dove fare la denuncia di nascita e con quali modalità

La dichiarazione di nascita di un figlio ("denuncia di nascita") può essere fatta:

  • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'Ufficio nascite (Ufficio Stato Civile) del proprio comune di residenza munito di documento di identità in corso di validità e di attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o un suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite (Ufficio Stato Civile) del comune dove è avvenuto il parto, munito di documento di identità in corso di validità e dell'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o un suo procuratore, deve presentarsi alla Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) munito di documento di identità in corso di validità e dell'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla Direzione Sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi.

Nel caso in cui i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

Per le nascite avvenute in abitazione privata, l'interessato può rendere la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori o, se risiedono in comuni differenti, presso il comune di residenza di uno di essi.

L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.

 

Figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio riconosciuti

Per i figli nati nel matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.

Per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

Cognome dei figli

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'attribuzione automatica del solo cognome paterno alle figlie e ai figli (sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022).
Le nuove disposizioni, in vigore dal 2/6/2022, permettono l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine da loro scelto (paterno + materno o materno + paterno), fatta salva la possibilità per i genitori di attribuire, di comune accordo, il solo cognome di uno dei due (paterno o materno).

Casi particolari

  • nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va resa al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione va resa al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione va resa al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
  • nel caso di bimbo nato da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere resa al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.

Qualora la dichiarazione di nascita sia resa nel Comune di residenza della madre, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà all'attribuzione del codice fiscale al nuovo nato attraverso l'Agenzia delle Entrate.

L'Ufficio Stato Civile riceve le denunce di nascita  su appuntamento da prenotare contattando il n. 049 8090358 nei seguenti giorni e orari:

  • dal lunedì al venerdì ore 09.00-13.00;
  • mercoledì pomeriggio ore 15.30-18.00.

Costi

  • Non sono previsti costi per l'iter amministrativo
A chi rivolgersi: Stato Civile

Orari di apertura

da Lunedì a Venerdì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 15.30 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

28/09/2023
Approfondimenti

Normativa:

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici". D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative; D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 1988, n. 470 sull'anagrafe  e sul censimento degli italiani all'estero"; L. n. 470 del  27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

Documentazione da presentare:

  • Documento di identità in corso di validità del dichiarante;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
  • i genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non parlano la lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete.
Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Stato Civile (Responsabile: Calzavara Isabella)

Responsabile del procedimento:

Dettagli Procedimento