Informazioni generali

Tipologie di acquisto/riconoscimento della cittadinanza

La cittadinanza è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana. I cittadini stranieri, residenti legalmente in Italia, possono richiedere l'acquisto della cittadinanza nei casi sotto indicati.

1. Cittadinanza italiana per stranieri residenti in Italia (cittadinanza jure sanguinis)
L'interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), con l'ausilio, se necessario, di un traduttore, fissa un appuntamento contattando l'Ufficio di Stato Civile al seguente numero telefonico: 0498090358.
L'Ufficiale di Stato Civile, verificate le condizioni preliminari, redige un'attestazione in cui si rilevino le generalità dell'interessato e dei figli minori che dovrà essere presentata all'Ufficiale di Anagrafe ai fini della sua iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Vigonza. Il requisito preliminare per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è, infatti, risultare già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Vigonza.
L'interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007. Se l'interessato proviene da un Paese che non applica l'accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dell'Autorità di frontiera. Chi proviene, invece, da un Paese che applica gli accordi di Schengen dovrà esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall'ingresso.
Qualora l'iscrizione anagrafica delle persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del DPR 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso di status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

Documentazione da presentare:

  • attestazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
  • originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla Polizia di frontiera (per i Paesi non Schenghen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (per i Paesi Schenghen);
  • modulo di dichiarazione di residenza;
  • dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile o dichiarazione del proprietario;
  • copia del codice fiscale.

L'Ufficiale di Anagrafe, ricevuta tutta la documentazione necessaria, rilascia all'interessato la ricevuta dell'avvenuta iscrizione ovvero la comunicazione di avvio del procedimento e consegna copia della stessa all'Ufficio di Stato Civile che contatterà direttamente l'interessato non appena concluso il suo procedimento di iscrizione anagrafica.

Documenti e procedura:
L'interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo di € 16,00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio Stato Civile nel giorno che gli sarà preventivamente comunicato, con un traduttore se necessario, per la compilazione della domanda nella quale dovrà indicare gli elementi richiesti dalla Circolare K28.1 dell'8.4.1991 del Ministero dell'Interno e allegare la relativa documentazione.
L'ufficiale dello Stato Civile, esaminati gli atti e verificata la discendenza e la congruenza nelle generalità e nei dati, ricontatterà l'interessato dopo aver ricevuto le attestazioni consolari.
Durante l'intero procedimento, l'interessato potrà essere invitato per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti e presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso: è pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile in tempi brevi presso l'Ufficio di Stato Civile. Vista la particolarità e la delicatezza della materia trattata non sono ammessi intermediari durante tutta la durata del procedimento.
Verrà infine fissato un appuntamento in cui l'interessato dovrà sottoscrivere la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita.
Il procedimento per l'accertamento del possesso della cittadinanza jure sanguinis sarà concluso dopo aver effettuato le eventuali correzioni e modifiche delle generalità e dopo aver effettuato le debite comunicazioni alle autorità pubbliche competenti tra cui la Questura locale, che potrà rilasciare il passaporto italiano.

2. Acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia (art. 4 Legge 91/1992)
Il cittadino straniero nato in Italia, che ha vissuto (con residenza) in Italia legalmente, senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. Sarà cura dell'Ufficio Stato Civile notificare agli interessati comunicazione a firma del Sindaco recante indicazioni sulla procedura.

Documentazione da presentare:
- atto di nascita;
- certificato di residenza;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di € 250,00 (previsto dalla Legge n. 94/2009 modificata dal D.L. 113/2018);
- n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00.

Si riportano di seguito gli estremi per il pagamento del contributo di € 250,00 tramite bollettino postale:
C/C n. 809020, intestato a "Ministero Interno D.L.C.I. - Cittadinanza"
causale: "Cittadinanza - Contributo di cui all'art. 1, comma 12, Legge 15 Luglio 2009, n. 94"
 

Riconoscimento per matrimonio con cittadino italiano (art. 5 L. 91/1992) o per residenza in Italia (art. 9 L. 91/1992)
Per i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi, rispettivamente dell'art. 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (Riconoscimento per matrimonio con cittadino italiano) e art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (Riconoscimento per residenza in Italia) è competente la Prefettura di Padova che, nel caso in cui avvenga accolta la domanda, provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana alla persona interessata. Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

Il giuramento in Comune
Per poter prestare giuramento l'interessato deve chiedere appuntamento all'Ufficio Stato Civile, telefonando al numero 0498090358, e presentare la seguente documentazione:

- decreto di concessione della cittadinanza italiana;
- passaporto in corso di validità;
- titolo di soggiorno;
- atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di legge.

Tempi

Per il riconoscimento a straniero residente, discendente da avo italiano (art. 1 legge 91/1992): il procedimento si conclude in media entro 180 giorni.

Per l'acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia (art. 4 Legge 91/1992): il procedimento si conclude entro circa 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza dalla relativa documentazione.

Costi

  • Per il riconoscimento a straniero residente, discendente da avo italiano: 1 marca da bollo di € 16,00.
  • Per l'acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia (art. 4 Legge 91/1992): contributo governativo di € 250,00; n. 1 marca da bollo di € 16,00.

Link a servizio online

A chi rivolgersi: Stato Civile

Orari di apertura

da Lunedì a Venerdì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 15.30 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

28/09/2023
Approfondimenti

Normativa:

L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza"; DPR n. 572 del 12 ottobre 1993 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza"; DPR n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"; Circolare del Ministero dell'Interno n. K.60.1 del 22 maggio 2006; L. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

Documentazione da presentare:

Per il riconoscimento di cittadinanza ex art. 1 legge 91/1992:

  1. attestazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
  2. originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla Polizia di frontiera (per i Paesi non Schenghen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (per i Paesi Schenghen);
  3. modulo di dichiarazione di residenza;
  4. dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile o dichiarazione del proprietario;
  5. copia del codice fiscale.

 

Per l'acquisto di cittadinanza ex art. 4 L. 91/1992:
- atto di nascita;
- certificato di residenza;
- ricevuta di versamento del contributo di € 200,00;
- n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00.

 

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Stato Civile (Responsabile: Calzavara Isabella)

Responsabile del procedimento:

Dettagli Procedimento

Modalità avvio:

Ad istanza dell'interessato

Rilevanza SUAP:

No