Nei confronti delle sanzioni amministrative del codice della strada è ammesso ricorso al Prefetto di Padova; il ricorso va presentato, su apposito Modulo, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, mediante deposito dell’istanza presso il Comando di Polizia Locale, o spedendola con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il ricorrente può presentare ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace in modo alternativo, può inoltre chiedere di essere sentito in audizione personale.
La procedura di ricorso si concluce con istanza di accoglimento o respingimento del ricorso da parte del Prefetto di Padova.
Entro 60 giorni dalla notifica del verbale
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 art. 203 (Codice della Strada)
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Non sono state fatte indagini