Informazioni generali

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero (cittadino non comuitario) o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Per gli immobili situati nel territorio comunale di Vigonza la comunicazione va fatta compilando l'apposito modulo, che può essere trasmesso al Comune di Vigonza:

Ricordiamo che per la violazione dell'obbligo è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160,00 ad euro 1.100,00.

A chi rivolgersi: URP - Protocollo

Orari di apertura

da Lunedì a Venerdì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 15.30 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

02/03/2023