L'IMU deve essere pagata, principalmente, dai proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

In dettaglio sono soggetti all'I.M.U.:

  • i proprietari di immobili;
  • i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene "come se ne fosse il proprietario";
  • i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell'immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;
  • i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l'immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;
  • i titolari di superficie, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;
  • i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
  • l'ex coniuge assegnatario dell'immobile e affidatario dei figli, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione.
  • il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing)
  • il concessionario di aree demaniali (p.es.: il concessionario di uno stabilimento balneare o di un fabbricato costruito su area demaniale).

L'I.M.U. non è dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l'immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di € 200,00. L'I.M.U. resta invece in vigore per l'abitazione non principale nonché per tutti gli altri immobili.