Informazioni generali

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Per una lettura più esaustiva delle attività con il regime amministrativo collegato, si deve far riferimento alla Tabella A  -parte quarta Sezione Edilizia- del D.Lgs. 25 novembre 2016 n.222.

Il privato può allegare alla SCIA la documentazione necessaria, ovvero può richiedere, in via preliminare o al momento della presentazione, che i pareri e gli atti di assenso siano acquisiti direttamente dall'Amministrazione comunale secondo la logica prevista dallo Sportello Unico; in tali casi può iniziare i lavori solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Unico, la comunicazione dell'avvenuta acquisizione di tali atti di assenso (come previsto dall'art. 23-bis del DPR 380 del 2001).

Per gli interventi di Edilizia Residenziale si deve utilizzare il Portale del SUE, mentre quelli per le attività produttive il Portale del SUAP.

Tempi

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

L'Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.

In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del DPR 380/2001 (art. 37).

Costi

  • Diritti di segreteria pari ad € 100,00

Orari di apertura

servizio di prenotazione online - Mercoledì: 15.30 – 18.00
Giovedì: 9.00 – 13.00

Contatti

Orari di apertura

servizio di prenotazione online - Mercoledì: 15.30 – 18.00
Giovedì: 9.00 – 13.00

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Ultimo aggiornamento:

23/12/2021