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Con le delibere di Consiglio Comunale n° 7 e 8 del 27 febbraio 2019 questo Comune ha approvato le aliquote I.M.U. e TA.S.I. relative all'anno 2019.
Gli unici soggetti passivi rimasti obbligati al versamento della TA.S.I. per l'anno 2019 sono le imprese costruttrici relativamente ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Questo Ufficio Tributi ha rilevato che in sede di acconto altri Contribuenti (diversi dalle imprese sopra citate) hanno erroneamente provveduto al versamento della TA.S.I. (l'aliquota deliberata dal Comune è pari a 0 (zero)).
Chi fosse incorso in tale errore potrà compensare l'importo TA.S.I. versato in acconto sul saldo I.M.U. dovuto a dicembre come da disposizione del Responsabile IUC.
Si evidenzia e precisa che la compensazione dev'essere eseguita in sede di calcolo; in altri termini la TA.S.I. erroneamente versata in sede di acconto dovrà essere detratta dal saldo dell'I.M.U. dovuta al Comune (scadenza 16/12/2019).
Nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" la TA.S.I. erroneamente versata in acconto andrà detratta dall'I.M.U. con codice tributo 3930.
Si sottolinea, quindi, che nella compilazione dell'F24 dev'essere riportato esclusivamente l'importo I.M.U. già al netto della TA.S.I. erroneamente versata con l'acconto 2019.
Sarà cura di questo Comune provvedere alle necessarie regolarizzazioni contabili.
Rimane invariata ogni altra informazione già indicata da questo Ufficio Tributi in sede di acconto per il corrente anno.
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