Immagine
L’Amministrazione Comunale informa che a seguito delle varie disposizioni legislative emanate dal 2020, al fine di agevolare le attività economiche che possono richiedere la concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico e/o privato ad uso plateatico e, per maggior conoscenza, si riporta il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (Pubblicato in GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21/L in vigore dal 19.05.2020).
Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 181 rubricato “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio “:
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
Con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata prevista la possibilità, per gli esercizi pubblici, di poter richiedere la concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico e/o privato, per il periodo 01 Maggio 2020 – 31 Ottobre 2020, con esenzione della relativa tassa. Con successivo Decreto Legge 14 Agosto 2020 n. 104, in vigore dal 15.08.2020, è stato prorogato il periodo di occupazione di suolo pubblico e/o privato ad uso plateatico fino al 31 Dicembre 2020.
Attualmente si informa che con Decreto Legge 22 Marzo 2021 n. 41 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19” (pubblicato in GU n. 70 del 22.03.2021 - in vigore dal 23.03.2021) ai sensi dell’art. 30, è stato prorogato il periodo di occupazione di suolo pubblico e/o privato ad uso plateatico fino al 30 Giugno 2021 per gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e l’esonero dal pagamento del canone di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 Agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 30 rubricato “Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga”:
1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
Si comunica, inoltre, che il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, in vigore dal 23.04.2021, introduce le misure graduali per la ripresa delle attività economiche valide dal 26 aprile 2021 al 31 luglio 2021, pertanto nelle zone gialle ristoranti e bar possono riaprire a pranzo e cena con servizio al tavolo, ma solo all’aperto, nel rispetto del coprifuoco. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
Si ricorda che con il decreto legge n. 41/2021 (decreto “sostegni”) è stato prorogato al 31 dicembre 2021 la procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che devono essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio Patrimonio, con allegata la planimetria, copia del documento di identità del firmatario e senza applicazione dell’imposta di bollo.
È stato, inoltre, prorogato al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che a partire dal 1° gennaio 2021 sostituisce alcuni tributi locali, tra cui la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Rimangono invariate le indicazioni precedenti.
Le informazioni e la modulistica per la presentazione delle richieste sono disponibili alla relativa sezione Ufficio Patrimonio - Procedimenti di competenza.
Canali tematici:Sommario
Aggiornamento al 30 aprile 2021 sul rilascio di plateatici in relazione alle ultime normative intervenute