Le manifestazioni di sorte locali sono consentite se promosse da:
Per manifestazioni di sorte locale s’intendono:
1. Lotteria: realizzata con la vendita di biglietti staccati dai registri a matrice, abbinati ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione.
La lotteria è consentita se:
2. Pesca o Banco di beneficenza: realizzata con la vendita di biglietti già abbinati ai premi in palio.
Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se:
3. Tombola: vengono usate cartelle con numeri dal n.1 al n.90. Durante l'estrazione dei numeri alle prime cartelle in cui si verificano le combinazioni stabilite (es. terna, quaterna, cinquina, tombola), si assegnano i premi in palio.
La tombola è consentita se:
Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi messi in palio non devono superare complessivamente la somma di € 12.911,42.
L'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare almeno 30 giorni prima del suo inizio, apposita comunicazione all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, al Sindaco ed al Prefetto, utilizzando il modulo indicato nella pagina dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
CIRCOLARE 2004/4632/COALTT (art.39 comma 13 quinques legge 24 novembre 2003, n.326. Nulla osta all'effettuazione di manifestazione di sorte locali.)
Non sono state fatte indagini