L’Amministrazione Comunale, al fine di agevolare le attività economiche del territorio che stanno accusando gravi contraccolpi causati dalla mancanza di clientela e per cercare di favorire il più possibile il regolare svolgimento dell'attività, informa che gli esercizi pubblici possono richiedere la concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico e/o privato per il periodo 01 Maggio 2020 – 31 Ottobre 2020, ai sensi del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (Pubblicato in GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21/L in vigore dal 19.05.2020). 
Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 181 rubricato “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio “
 
1. Anche al  fine di promuovere la  ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di  concessioni o di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio  competente dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non  e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli  articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6  comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
5. Per il ristoro ai comuni  delle minori  entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da  adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma  3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato. 
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
 

Le richieste dovranno essere presentate a mezzo dell'apposito modulo, esente da bollo, debitamente firmate e trasmesse esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo vigonza.pd@cert.ip-veneto.net, sottoscritte in modalità digitale o, in alternativa, con firma autografa e allegando documento di identità in corso di validità.
Ogni altra modalità di presentazione della domanda non sarà presa in considerazione.

Al fine di evitare la possibile creazione di assembramenti, si dispone che, fino al termine del periodo di emergenza sanitaria, i titolari delle concessioni / autorizzazioni con tavoli e sedie dovranno provvedere alla rimozione o accatastamento degli arredi negli orari di chiusura delle attività.

22/05/2020