Articolo 60 del Regolamento di Polizia Urbana:  Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio

Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
(estratto dal Regolamento di Polizia Urbana, in vigore dal 07.11.2003, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.09.2003).