Le organizzazioni sindacali della proprietà (Confedilizia, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari U.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari A.S.P.P.I.) e le organizzazioni sindacali dei conduttori (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari S.U.N.I.A., Sindacato Inquilini Casa Territorio S.I.C.E.T. C.I.S.L., Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio U.N.I.A.T. Veneto) hanno depositato presso questo Comune di Vigonza (in data 07/12/2016, prot. n° 35.661/2016) l'accordo territoriale per le locazioni a canone concordato redatto in attuazione dell'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 nonché dell'art. 9, comma 2/bis del D.L. n° 47/2014.

Detto accordo si articola in un documento principale (accordo) e sei allegati:

  1. Accordo Territoriale,
  2. allegato "A": Planimetria,
  3. allegato "B": Elementi caratterizzanti l'alloggio,
  4. allegato "C": Contratto di locazione abitativa,
  5. allegato "D": Contratto di natura transitoria,
  6. allegato "E": Ripartizione delle spese,
  7. allegato "F": Incrementi per l'arredamento.

ATTENZIONE: Si evidenzia che l'Accordo Territoriale prevede (al punto 5): "Contratto tipo di locazione: i contratti tipo di locazione di cui all'allegato C) e D) non possono essere modificati in quanto sono parte integrante del presente Accordo territoriale stipulato tra le Organizzazioni Sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini.".

L'Ufficio Tributi comunale ha notato, in più casi, il mancato rispetto del punto 5) del suddetto Accordo territoriale rilevando le più svariate e fantasiose modifiche ai contratti tipo depositati. Ciò premesso, e stante l'obbligatorietà dell'uso del contratto tipo ai fini di poter accedere alle riduzioni del 25% dell'I.M.U. e della TA.S.I., lo scrivente Funzionario Responsabile dei Tributi dispone quanto segue:

  • Contratti di locazione stipulati fino alla data odierna (27/08/2019):
    • nel caso di contratti stipulati con difformità non sostanziali rispetto ai contratti tipo: i proprietari dovranno depositare presso l'Ufficio Tributi una nota integrativa (sottoscritta dai proprietari e dagli inquilini con allegate copie dei documenti d'identità) per la sostituzione / rettifica delle parti difformi;
    • nel caso di contratti stipulati con difformità sostanziali rispetto ai contratti tipo (per esempio: modifiche che incidono sul valore del canone di locazione o su altri elementi in difformità a quanto previsto dal contratto tipo): i proprietari e gli inquilini dovranno stipulare e registrare un nuovo contratto;
  • Contratti di locazione stipulati a decorrere dal 28/08/2019: i proprietari e gli inquilini dovranno obbligatoriamente utilizzare, per i contratti di locazione abitativa agevolata - concordata, il modello più sotto riportato:

 

Per informazioni:

 

  • sulla stipula dei contratti contattare direttamente le associazioni coinvolte nell'accordo;
  • relative alla cedolare secca contattare l'agenzia delle entrate;
  • sulle agevolazioni relative a IMU/Tasi: contattare l'ufficio Tributi della Città di Vigonza.
28/09/2019